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PIANO INDUSTRIA 4.0 – Incentivi agli investimenti in Tecnologia

Con la legge di Stabilità 2017 il Governo italiano ha avviato un piano di lungo periodo mirato ad innovare la struttura produttiva nazionale, con chiari e mirati indirizzi atti a favorire la trasformazione digitale delle aziende italiane.
Il Piano si compone di una serie di strumenti e incentivi improntati ad ammodernare gli attuali fabbisogni delle imprese italiane in termini di accesso al credito per l’innovazione. Il quadro che emerge porta a pensare che questa modalità operativa, al netto dei sicuri interventi correttivi che matureranno ad esito della prima fase di attuazione, diverrà il percorso principale di sostegno alla competitività del sistema Paese, superando i concetti di sovvenzioni cospicue in conto capitale ed intervenendo, invece, sull’abbattimento del costo del denaro e sulla valorizzazione dei piano d’innovazione industriale

Cosa si intende per INDUSTRIA 4.0

Per industria 4.0 si intende un modello di produzione e gestione aziendale, i cui elementi caratterizzano «connessioni tra sistemi fisici e digitali , analisi complesse attraverso Big Data e adattamenti real-time». Quindi rientrano nell’ambito di industria 4.0 l’utilizzo di macchinari connessi al Web, analisi delle informazioni ricavate della Rete e possibilità di una gestione più flessibile del ciclo produttivo. Le tecnologie spaziano  dalle stampanti 3D ai robot programmati per determinate funzioni, passando per la gestione di dati in cloud e l’analisi dei dati per rilevare debolezze e punti di forza della produzione.
Tra le opportunità più importanti contenute nel piano INDUSTRIA 4.0 c’è il super ammortamento e l’iper ammortamento.Tale strumento intende supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi e in beni materiali e  immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Le tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 sono molteplici, sintetizzabili in tre ambiti:

1. Disponibilità di dati digitali e analitica dei Big Data: l’elaborazione e l’analisi di quantità enormi di dati (big data) a costi sempre più bassi (sensoristica a basso costo e cloud computing) permette decisioni e previsioni migliori su produzione e consumi basate anche sull’utilizzo di strumenti di virtualizzazione del processo produttivo, prototipazione rapida e intelligenza artificiale;

2. Robotica e automazione avanzata: nuove possibilità di interazione complessa uomo-macchina permettono una riduzione degli errori, dei tempi e dei costi e un miglioramento della sicurezza dei processi anche attraverso la nuova manifattura additiva;

3. Connettività spinta: l’intera catena del valore è interconnessa attraverso dispositivi e sensoristica intelligente (internet of things) utilizzando reti di connessione di nuova generazione;

I beni agevolabili

Il Piano individua 47 categorie merceologiche di macchine e relativi software di funzionamento distinti in tre ambiti principali:

1. beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

2. sistemi per l’assicurazione della qualita e della sostenibilita;

3. dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e de posto di lavoro in logica 4.0.

Le agevolazioni

L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31 dicembre 2017. Per i beni ricadenti negli ambiti di cui sopra il Piano riconosce la supervalutazione (iperammortamento) del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing. Ciò vale anche per i beni immateriali strettamente connessi al loro funzionamento. Per tutti gli altri beni il Piano riconosce una supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. In questa categoria ricadono i software “stand alone” non strettamente connessi alla produttività aziendale.

Si accede all’agevolazione in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’impresa o, nel caso in cui il valore del bene superi i 500 mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della Legge di Stabilita e che sia interconnesso ai sistemi di gestione della produzione.

Il diritto al beneficio fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2018. Il beneficio è cumulabile con gli altri strumenti di agevolazione previsti dal Piano.

FAQ- Domande e risposte su Iper Ammortamente e super Ammortamento – Industria 4.0

Se un bene “industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra  la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto?

Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.

Si chiede conferma del fatto che, ai fini dell’iper ammortamento del 150%, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Come
conseguenza, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40%?

L’articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) proroga al 31 dicembre 2017 – ovvero al 30 settembre 2018 in presenza di determinate condizioni – la disciplina relativa al c.d. “super ammortamento” del 40% riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di mezzi di trasporto a motore). Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. “iper ammortamento”, che consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017). L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 settembre 2018 in presenza di determinate condizioni). Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell’avviso che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super ammortamento, debba seguire le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.

Un bene compreso nell’allegato A alla legge di bilancio, acquistato nel 2016 ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, di quale maggiorazione di costo beneficia?

Come già rilevato nella risposta precedente, l’investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del super ammortamento (e non dell’iper ammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione del bene. L’interconnessione, ai fini del super ammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.

L’iper ammortamento con maggiorazione del 150% è applicabile agli esercenti arti e professioni?

Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 (“Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione…”), il contenuto dell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017
(elencazione dei “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”) nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d’impresa.

Si può applicare il superammortamento del 40% a un bene immateriale compreso nella tabella B allegata alla legge di bilancio, se tale bene viene acquistato nel 2017 e applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, ma non agevolato perché acquistato già da anni dall’impresa?

L’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell’allegato B della legge stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio. Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno
specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

Quali caratteristiche deve avere un bene per poter essere definito “interconnesso”?

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:

-scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e
internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?

La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.